(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 6
                        del 29 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al  fine  di assicurare la funzionalita' del Consiglio regionale e
di alcuni settori della giunta, e in attesa della copertura dei posti
previsti  in  organico  per  il personale addetto ai servizi tecnici,
l'ufficio di presidenza del consiglio regionale nella  sua  autonomia
funzionale e la giunta regionale in caso di esigenze particolari sono
autorizzati  a  disporre  che  un  numero  limitato   di   dipendenti
indispensabili  a garantire lo svolgimento delle sedute del consiglio
e degli altri organismi consiliari e istituzionali e gli  adempimenti
conseguenti,  nonche' gli autisti, centralinisti, ausiliari addetti a
servizio di custodia ed attesa ed altro personale addetto  a  servizi
tecnici  puo'  effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i
limiti fissati dall'art. 3 della legge regionale del 19 gennaio 1980,
n. 2.
   L'ufficio  di  presidenza  per  il personale in servizio presso il
consiglio regionale e la giunta  regionale,  che  dovra'  sentire  la
competente   commissione   consiliare  permanente,  per  il  restante
personale, dovra', nei relativi provvedimenti autorizzativi  indicare
i  motivi  per  i  quali  le  prestazioni  sono  rese,  l'entita' del
personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta
l'esecuzione  del  lavoro  straordinario  nonche'  il  numero  di ore
riconosciute indispensabili per corrispondere alle  straordinarie  ed
indilazionabili esigenze di lavoro.